Formazione Sicurezza sul Lavoro

Formazione Sicurezza sul Lavoro

Informazione, formazione ed addestramento

Si può dire che grazie all’informazione si “sa” qualcosa, attraverso la formazione si “diventa” qualcosa mentre con l’addestramento si “sa fare” qualcosa.

Spesso la pura e semplice informazione non è sufficiente a garantire la consapevolezza dei lavoratori riguardo alle tematiche della Salute e Sicurezza ed è per questo che tra gli obblighi del Datore di Lavoro rientra quello di sottoporre i propri collaboratori a regolari corsi di formazione ed al loro aggiornamento periodico.

L’art. 37 del DLgs 81/08, il Testo Unico sulla Sicurezza, afferma quanto segue:

 
1. Il  Datore di Lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. (Sanzione per la violazione: arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200  euro il datore di lavoro – dirigente)
 
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2.
 
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
 
5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
 
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
 
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
(Sanzione per la violazione: arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200  euro il datore di lavoro/dirigente)
7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli  organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l’accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. (Sanzione per la violazione: arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200  euro per  il datore di lavoro/dirigente)
[…] 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

SAeR, grazie alla collaborazione con Enti Paritetici accreditati può erogare la formazione per ogni figura prevista nel Dlgs 81/08 (Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, RLS) e la formazione ed addestramento necessari per ottenere l’abilitazione alla conduzione di attrezzature complesse (piattaforme aeree, macchine movimento terra, gru mobili e per autocarro, gru a torre, trattori agricoli e forestali).